LEGGE REGIONALE N. 53 DEL 7-07-1987
REGIONE VALLE D'AOSTA

Istituzione dell' anagrafe dei cani e norme per la
loro tutela

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA N. 14
del 24 luglio 1987
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 DEL 30 luglio 1987
Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge:

 

 

ARTICOLO 1

 1.  Presso l' Unità  sanitaria locale della Valle
d' Aosta è  istituita l' anagrafe regionale dei cani,
alla quale ogni proprietario o detentore deve
iscrivere il proprio animale entro i primi tre mesi
di vita o di entrata in possesso e denunciarne
il trasferimento, a qualunque titolo, e la morte
entro trenta giorni dall' evento.
  2.  Le modalità  di gestione dell' anagrafe sono
stabilite dalla Giunta regionale.

 

 

ARTICOLO 2

 1.  Lo smarrimento del cane deve essere denunciato
entro tre giorni al competente servizio
di igiene e di assistenza veterinaria dell' Unità  sanitaria
locale.

 

 

ARTICOLO 3

 1.  All' atto dell' iscrizione all' anagrafe, viene
compilata apposita scheda segnaletica che deve
riportare i seguenti dati: provenienza e data di
nascita;  razza, caratteristiche somatiche e nome
del cane;  generalità  complete ed indirizzo del proprietario;
  codice assegnato all' animale.
  2.  Il codice è  impresso con tatuaggio indelebile,
di norma inciso nella parte interna della coscia
destra dell' animale.

 

 

ARTICOLO 4

 1.  La spesa per la gestione dell' anagrafe regionale
dei cani, compresa quella per i tatuaggi,
è  a carico dell' USO.

 

 

ARTICOLO 5

 1.  L' introduzione in Valle d' Aosta di cani da
parte di turisti e visitatori, per una permanenza
superiore a tre giorni, deve essere segnalata al
competente servizio di igiene e assistenza veterinaria
 dell' USL mediante una scheda che sarà
messa a disposizione tramite i Comuni e le Aziende
di promozione turistica.

 

 

ARTICOLO 6

 1. L' USL trasmette ai Comuni ogni sei mesi
una copia dell' anagrafe.

 

 

ARTICOLO 7

 1.  Le autorità  di pubblica sicurezza, il corpo
forestale regionale, gli agenti di polizia urbana
e comunale, i servizi sanitari e le organizzazioni
zoofile e protezionistiche debbono segnalare
la presenza di cani vaganti o randagi al competente
servizio di igiene e assistenza veterinaria
 dell' USL.
  2.  In caso di cattura di cani vaganti, regolarmente
tatuati, si deve provvedere all' individuazione
del proprietario, per la restituzione dell'
animale.  Salvo casi di forza maggiore, la decorrenza
del periodo di sequestro di cui all' art-
85 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 ha inizio
dal momento dell' avviso al proprietario del ritrovamento
dell' animale.
  3.  I cani non tatuati, di età  superiore a tre
mesi, ritrovati vaganti e reclamanti per la restituzione
dal proprietario, devono essere inseriti nell'
anagrafe canina regionale a spese del proprietario
medesimo.
  Le spese di cattura e custodia ed eventuali cure
del cane sono, in ogni caso, a carico del proprietario
o detentore.
  4.  I cani non reclamati, entro 30 giorni, per
la restituzione possono essere ceduti a terzi.  In
caso contrario sono ricoverati presso il canile regionale
o sottoposti ad eutanasia.

 

 

ARTICOLO 8

 1. L' USL e i Comuni possono valersi dell'
opera volontaria e gratuita dell' ENPA e delle
associazioni zoofile e protezionistiche secondo
accordi fra le parti.

 

 

ARTICOLO 9

 1.  La Regione, in collaborazione con le associazioni
protezionistiche e di volontariato, predispone
programmi volti alla sensibilizzazione,
all' informazione e all' educazione dei giovani e
dei cittadini sul tema di un corretto rapporto
uomo - animale con l' intento di fare acquisire una
nuova coscienza volta alla tutela ed al rispetto
degli animali e alla difesa dell' ambiente.

 

 

ARTICOLO 10

 1.  L' inosservanza alle disposizioni della presente
legge è  soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da lire 200.000 a lire 500.000, da
versarsi al tesoriere dell' Unità  sanitaria locale.

 

 

ARTICOLO 11

 1.  In sede di prima applicazione della legge,
coloro che alla data di entrata in vigore della presente
legge siano proprietari o detentori di cani
devono procedere agli adempimenti previsti dall'
art. 2 entro i successivi dodici mesi.

 

 

ARTICOLO 12

 1.  Ai fini della tutela della fauna, le disposizioni
riguardanti i cani vaganti sono stabilite con
altra legge regionale.

 

 

ARTICOLO 13

 1.  Per l' applicazione della presente legge la
Regione provvede all' acquisto delle attrezzature
necessarie, comprese quelle per un apposito
sistema informativo per l' istituzione dell' anagrafe,
fino alla concorrenza massima della somma
di lire 100 milioni.
  2.  L' onere di lire 100 milioni graverà  sul capitolo
n. 40450 << Spese di primo impianto del servizio
anagrafico dei cani >> (di nuova istituzione)
del bilancio di previsione della Regione per l' anno
1987.

 

 

ARTICOLO 14

 1.  Alla copertura dell' onere di lire 100 milioni
si provvede mediante riduzione:
  a) della somma di lire 50 milioni dello stanziamento
iscritto al capitolo 40700 del bilancio
di previsione della Regione per l' anno 1987
<< Spese per interventi nel settore della sicurezza
sociale >>;
  b) della somma di lire 50 milioni dello stanziamento
iscritto al capitolo 40800 del bilancio
di previsione della Regione per l' anno 1987
<< Contributi per interventi nel settore della sicurezza
sociale >>.

 

 

ARTICOLO 15

 1.  Al bilancio di previsione della Regione per
l' anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
  PARTE SPESA
 1.  Al bilancio di previsione della Regione per
l' anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
  PARTE SPESA
  Variazioni in diminuzione

 1.  Al bilancio di previsione della Regione per
l' anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
  PARTE SPESA
  Variazioni in diminuzione
  Cap. 40700 << Spese per interventi nel settore della
sicurezza sociale >> L. 50.000.000

 1.  Al bilancio di previsione della Regione per
l' anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
  PARTE SPESA
  Variazioni in diminuzione
OMISSIS
 Cap. 40800 << Contributi per interventi nel settore
della sicurezza sociale >> L. 50.000.000

 1.  Al bilancio di previsione della Regione per
l' anno 1987 sono apportate le seguenti variazioni:
  PARTE SPESA
OMISSIS
 Variazione in aumento
  Settore 3: sicurezza sociale
  Programma 2.2.3.02.  - Sanità  - Strutture sanitarie
Codificazione: 1.1.1.4.3.2.08.08.08
  Cap. 40450 (di nuova istituzione)
  << Spese di primo impianto del servizio
anagrafico dei cani >>
L. 100.000.000
 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Valle d'Aosta.
 Aosta, 7 luglio 1987